La clausola sociale viene rispettata anche se il personale riassorbito viene adibito ad altre commesse. Analizzando un caso interessante, con la sentenza T.A.R. Sicilia, sez.I, 17 settembre 2024, n. 2578 i giudici infatti hanno statuito che, negli appalti pubblici, la clausola sociale è da considerarsi osservata anche nell’ipotesi in cui l’O.E. subentrante, abbia stabilito di fornire il personale all’altro appalto; in pratica il progetto di assorbimento del personale non deve richiedere obbligatoriamente l’utilizzo delle risorse umane nell’ambito dello stesso appalto, potendo essere assegnate anche ad altre commesse
Pertanto l’Operatore Economico subentrante, in ossequio al principio della libertà di impresa, deve in primis effettuare la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario coerentemente con le proprie strategie aziendali e con la propria organizzazione produttiva, allo scopo di realizzare economie di costi, ma deve anche assumere la decisione di impiegare i lavoratori assorbiti in appalti differenti rispetto a quelli oggetto di gara
Nel caso in questione, l’impresa che ha partecipato ad una gara per affidamento del servizio di vigilanza, aveva contestato i risultati della procedura di gara, invocando censure, incentrate sulla violazione e falsa applicazione (D.LGS. 36/2023 art.57) riguardante la disciplina della clausola sociale e dell’art. 14 del Disciplinare di gara corrispondente; più precisamente secondo il ricorrente, l’aggiudicatario non avrebbe osservato il progetto di assorbimento del personale avendo previsto l’utilizzo dello stesso per altre commesse del medesimo appaltatore; i giudici però non sono stati d’accordo.
Osservazioni del Collegio
Il Collegio, aveva osservato che, relativamente all’inserimento della dichiarazione relativa al progetto di riassorbimento del personale in conformità del modello A, fornito dalla S.A., nella busta A contenente la documentazione amministrativa, il concorrente aveva accettato “tutte le norme e disposizioni contenute all’interno della documentazione di gara” e si era impegnato ad applicare la clausola sociale.
La suddetta documentazione era idonea ad impegnare l’impresa ad applicare la clausola sociale contenuta nell’art. 14 del Disciplinare (recante clausole sociali il quale aveva disposto che …al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari al 5% del personale da impiegare nel servizio di occupazione giovanile e del 15% di occupazione femminile)
Infondata pertanto è da ritenersi la censura di cui trattasi, non imponendo il Disciplinare di rendere specifica dichiarazione da inserire nella documentazione amministrativa, inerente il rispetto delle percentuali relative al occupazione femminile e giovanile.
Gli altri motivi di ricorso risultavano infondati considerato che, una cosa è il Piano di Assorbimento, altra cosa è il numero di lavoratori da adibire alla commessa per cui è causa.
La ditta ricorrente sosteneva che (tesi non condivisibile), avendo il concorrente dichiarato di assorbire al 100% il personale della ditta uscente, quest’ultimo avrebbe dovuto essere integralmente impiegato nel nuovo appalto e per le intere ore previste.
In seguito, come eccepito in modo corretto dalla controinteressata, il nuovo appaltatore poteva adibire il personale in commesse diverse; infatti l’art. 14 del disciplinare così recitava: “ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente” . Quanto asserito in tale articolo del disciplinare, si allinea alla maggioritaria giurisprudenza (che il Collegio ha condiviso), in virtù della quale, deve consentirsi un’applicazione elastica della clausola sociale al fine di mantenere il livello occupazionale del precedente appalto in linea con la libertà di impresa e la facoltà di quest’ultima di organizzare il servizio in maniera efficiente. Dunque l’O.E. subentrante deve effettuare in primis una valutazione al fine di assorbire i lavoratori impiegati dall’aggiudicatario uscente, coerentemente con le proprie strategie aziendali, con la propria organizzazione produttiva, allo scopo di realizzare economie di costi, in secondo luogo l’O.E. può anche assumere la decisione di impiegare i lavoratori assorbiti in appalti differenti da quelli oggetto della gara.
Considerazioni
Sommessamente si ritiene di condividere la statuizione del Collegio, il quale, aderendo alla giurisprudenza maggioritaria, ha consentito un’ interpretazione molto elastica della clausola sociale; in tal modo si consente di assorbire il personale mantenendo il livello occupazionale del precedente appalto in linea con la libertà di impresa, in maniera coerente con le proprie strategie aziendali, realizzando economie di costi, e consentendo altresì all’O.E. di assumere la decisione di impiegare i lavoratori in commesse differenti rispetto a quelle oggetto di gara.