Il caso in sintesi
Il ricorso riguarda una procedura competitiva indetta da un’Autorità Portuale per l’affidamento di una concessione demaniale marittima. La ricorrente ha presentato una domanda di partecipazione, ma ha incontrato difficoltà nel trasmettere l’intera documentazione, lamentando un errore tecnico legato al sistema informatico. L’Amministrazione, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, ha consentito un termine aggiuntivo di cinque giorni per l’integrazione della documentazione mancante. Tuttavia, quando la ricorrente ha provveduto a inviare i documenti richiesti tramite PEC, ha commesso un errore nel digitare l’indirizzo e ha inviato la documentazione all’indirizzo sbagliato, causando la mancata ricezione dei documenti.
Nonostante ciò, l’Amministrazione ha dichiarato l’improcedibilità della domanda, ritenendo che la ricorrente non avesse rispettato i termini e le modalità previste dalla procedura. La ricorrente ha richiesto un riesame del provvedimento, ma l’Amministrazione ha rigettato la richiesta, sostenendo l’importanza di garantire la certezza e la rapidità della procedura amministrativa.
Il caso è giunto al TAR Puglia, che, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione dell’Amministrazione di dichiarare improcedibile la domanda.
La mancata scusabilità dell’errore
Il cuore della sentenza risiede nella valutazione dell’errore commesso dalla ricorrente nell’inviare la documentazione alla PEC errata. I giudici hanno stabilito che tale errore non fosse scusabile, addebitandolo alla negligenza della ricorrente. In particolare, il Collegio ha osservato che la società avrebbe dovuto assicurarsi, prima di inviare la PEC, della correttezza dell’indirizzo di destinazione, così come indicato dall’Amministrazione. Inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto verificare l’esito dell’invio mediante la consultazione delle ricevute di accettazione e consegna, una semplice operazione che avrebbe consentito di rilevare l’errore e di procedere a un nuovo invio nei termini.
La sentenza richiama il principio della “par condicio” tra i concorrenti, che deve essere garantito attraverso il rispetto rigoroso dei termini e delle modalità stabilite per la partecipazione alla procedura. In questo caso, l’Amministrazione aveva accordato alla ricorrente una seconda opportunità per integrare la documentazione, ma la mancata ricezione della documentazione è stata imputata all’errore della ricorrente e non alla cattiva gestione dell’Amministrazione.
Il principio che emerge dalla sentenza – e che ha portato alla sua decisione finale – è che un errore di digitalizzazione della PEC non può essere considerato un errore scusabile se derivante da negligenza, sebbene tale errore sia stato causato da un sistema informatico che inizialmente non aveva permesso di trasmettere correttamente la documentazione. A livello pratico, la mancata verifica dell’indirizzo PEC e la non verifica delle ricevute di accettazione della posta certificata sono state giudicate come omissioni da parte della ricorrente che avrebbero potuto essere facilmente evitate.
Dal punto di vista giuridico, questa posizione evidenzia un aspetto fondamentale della legislazione sulle procedure amministrative, ovvero la necessità di rispettare rigorosamente i termini e le modalità previste dalla legge. Questo aspetto è particolarmente importante nelle gare pubbliche e nelle concessioni, dove la par condicio e la certezza giuridica sono obiettivi imprescindibili. I principi di trasparenza e imparzialità devono essere tutelati, e ciò implica che ogni operatore economico debba agire con la massima attenzione e diligenza per evitare errori che potrebbero compromettere la regolarità della propria partecipazione.
Il soccorso istruttorio: limiti e problematiche
Un altro tema rilevante trattato dalla sentenza riguarda il “soccorso istruttorio”, ovvero la possibilità per l’Amministrazione di intervenire per sanare eventuali carenze o errori nelle domande di partecipazione, permettendo ai concorrenti di integrare la documentazione. Tuttavia, la sentenza chiarisce che l’errore di digitalizzazione della PEC, pur essendo stato segnalato tempestivamente, non può essere oggetto di soccorso istruttorio. Questo stabilisce un importante precedente, in quanto stabilisce che il soccorso istruttorio non si estende agli errori che derivano dalla negligenza o dalla mancata verifica dei dati inseriti da parte dei concorrenti.
Il soccorso istruttorio è uno strumento prezioso per evitare che errori formali, spesso non imputabili alla volontà dei concorrenti, pregiudichino la partecipazione alle gare pubbliche. Tuttavia, la sua applicabilità ha dei limiti chiari, come emerge dalla sentenza: se l’errore è dovuto a negligenza o alla mancata verifica di una semplice operazione (come il controllo dell’indirizzo PEC), questo non può essere sanato. Questo principio mira a garantire la certezza e la regolarità delle procedure e, al tempo stesso, a prevenire abusi che potrebbero derivare da un uso eccessivo del soccorso istruttorio.
La sentenza ha una portata significativa non solo per il caso specifico, ma anche per le implicazioni che può avere su altri casi simili, in cui un errore tecnico o umano possa compromettere la partecipazione a una gara pubblica. La decisione ribadisce l’importanza della diligenza e della responsabilità da parte dei concorrenti nelle procedure amministrative, specialmente in quelle digitalizzate, dove errori tecnici possono sembrare più facili da giustificare, ma in realtà possono derivare dalla negligenza nell’utilizzo degli strumenti informatici.
Laddove si verifichi un errore imputabile alla negligenza, non c’è spazio per un soccorso istruttorio, il che implica che le imprese devono essere particolarmente attente a ogni fase della procedura, a cominciare dall’invio corretto della documentazione. La sentenza sottolinea anche la rilevanza del rispetto dei termini per la presentazione delle domande, una garanzia di par condicio che è fondamentale per l’equità del procedimento amministrativo.
Conclusioni
La sentenza del TAR Puglia Lecce, n. 1321 del 28 novembre 2024, rappresenta un’importante affermazione dei principi di certezza, trasparenza e imparzialità nelle procedure amministrative. Essa evidenzia l’importanza di rispettare rigorosamente i termini e le modalità stabilite per la partecipazione a una gara pubblica, nonché la necessità di agire con diligenza nella gestione degli strumenti informatici come la PEC. Inoltre, la decisione ribadisce che gli errori dovuti alla negligenza non sono scusabili, anche se l’Amministrazione ha concesso un ulteriore termine per integrare la documentazione.
Questa sentenza costituisce un utile orientamento per le imprese che partecipano a gare pubbliche, in quanto ribadisce l’obbligo di verificare attentamente ogni fase della procedura, dalla compilazione della domanda alla verifica dell’esito delle trasmissioni via PEC. Il principio della par condicio e la necessità di garantire la certezza delle situazioni giuridiche sono valori fondamentali che, nella logica del diritto amministrativo, giustificano l’improcedibilità di una domanda quando questi principi sono violati, anche in presenza di errori di natura tecnica.