DELIBERAZIONI
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Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 di un incarico dirigenziale presso omissis Riferimenti normativi Art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013: Inconferibilità, incarichi dirigenziali esterni
Delibera n.30 del 30/01/2025 (Riferimenti normativi Art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013): L’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
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Qualificazione con riserva, per il settore servizi e forniture, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della Prefettura di Pordenone - c.f. 80009990930. Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.
Delibera n. 47 del 12/02/2025 (Riferimenti Normativi art. 62-63 del D.lgs. 36/2023): Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze. In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell’Atto dell’Autorità. L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
COMUNICATI DEL PRESIDENTE
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Comunicazione all’ANAC dei dati informativi sulle modifiche ai contratti e sulle varianti in corso d’opera.
Comunicato del Presidente del 30/01/2025: Vanno svolte esclusivamente in via telematica le comunicazioni ad Anac relative alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d’opera a cui sono tenute la stazioni appaltanti, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 5, cc. 11 e 12, dell’allegato II.14). Lo ribadisce un Comunicato del Presidente dell’Autorità, approvato dal Consiglio il 30 gennaio 2025. In aderenza alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici che ha acquisito piena efficacia con l’inizio dello scorso anno, nell’atto si forniscono precisazioni sulle corrette modalità di inoltro che hanno sostituito l’ormai superato invio delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata al protocollo Anac. Le modalità operative per la trasmissione dei dati delle varianti sono illustrate anche in una specifica Faq sul sito dell’Autorità, aggiornata con l’inizio del 2024, risultando ormai superati il vecchio modulo per l’acquisizione dei dati e le indicazioni (contenute in precedente Comunicato) risalenti al 2016.
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Indicazioni in merito alla compilazione dei Certificati di esecuzione in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione e al visto del competente organo preposto alla tutela del bene.
Comunicato del Presidente del 30/01/2025: L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici prevede che i Certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità. In relazione alle tematiche in oggetto sono emerse numerose criticità, che sono state anche rappresentate dagli operatori di settore, pertanto l’Autorità, nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, ritiene opportuno formulare le seguenti modalità operative in merito alla compilazione dei Certificati esecuzione lavori.
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Termine del 31 gennaio per l’adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2025-2027 e differimento per gli Enti locali
Comunicato del Presidente del 30/01/2025: L’Autorità desidera rammentare alle pubbliche amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione, nell’ambito dello stesso PIAO, va predisposta anche la pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Rimane fermo che il termine per l’adozione del PIAO 2025-2027 è il prossimo 31 gennaio, in conformità a quanto previsto dal legislatore. È tuttavia opportuno evidenziare che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l’adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2025, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2024 (G.U. del 3 gennaio 2025). Per le amministrazioni e gli enti tenuti all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, all’adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all’integrazione del modello 231, il termine resta fissato al 31 gennaio 2025, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8). Si conferma per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti la possibilità, dopo la prima adozione, di confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell’organo di indirizzo, lo strumento programmatorio adottato nell’anno precedente. Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.
PARERI DI PRECONTENZIOSO
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Appalto pubblico, verifica anomalia offerta, tabelle ministeriali, scostamento, ammissibile-condizioni Riferimenti-normativi Art. 110 d.lgs. 36/2023
Parere di Precontenzioso n. 12 del 14 gennaio 2025: I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, sicché l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico discrezionale insindacabile, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
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Indicazione di un diverso CCNL, verifica equivalenza tutele economiche e normative, accertamento equivalenza tutele normative ed economiche.
Parere di precontenzioso n. 32 del 5 febbraio 2025: L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito.
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Mancata indicazione costi manodopera - Soccorso istruttorio - Limiti
Parere di precontenzioso n. 50 del 19 febbraio 2025: Appalto pubblico – Forniture – Bando di gara – Offerta economica – Costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale – Obbligo di indicazione – Soccorso istruttorio – Limiti In caso di mancata indicazione dei costi della manodopera e per la sicurezza aziendale, l’ammissibilità, in via eccezionale, del soccorso istruttorio trova fondamento nella convergenza di almeno due condizioni imprescindibili consistenti nell’impossibilità di inserire nel modello predisposto dalla Stazione appaltante i costi in discussione perché mancante di qualunque riferimento agli stessi e nella contemporanea assenza di qualsivoglia previsione in merito da parte della lex specialis; circostanze queste che fanno sorgere nei concorrenti il legittimo dubbio circa la necessità dell’indicazione di tali costi ai fini della regolarità dell’offerta.
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