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TAR Calabria Reggio Calabria sez. I 16/9/2024 n. 568: Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Ricorso cumulativo – Procedura di gara suddivisa in lotti – Presentazione di offerte per più lotti. E’ inammissibile il ricorso avente ad oggetto due distinti provvedimenti di esclusione, ciascuno relativo ad un diverso lotto della procedura di gara, adottati all’esito di due diversi segmenti della procedura, laddove fra gli stessi non sussista nessun vincolo di connessione appartenendo gli stessi ad una diversa sequenza procedimentale, e non risultando conseguentemente sussistente l’identità di causa petendi che consente l’impugnazione cumulativa di più provvedimenti. Infatti, ai sensi dell’art. 120 comma 13 c.p.a. “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
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TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 19 settembre 2024, n. 16458: Appalti pubblici – Contributo ANAC – Mancata tempestività del pagamento – Sanabilità col soccorso istruttorio. Il Collegio ritiene di aderire alla tesi – che ritiene più in linea con i principi dell’ordinamento giuridico comunitario – secondo cui il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti. Secondo tale orientamento, infatti, il tardivo pagamento del contributo non inficerebbe ex se l’ammissibilità dell’offerta, atteso che si tratterebbe di un elemento “sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta”, tanto che una previsione della lex specialis di gara “che esclude[sse] la rilevanza anche del soccorso istruttorio e conferis[se] alla tempistica del pagamento un peso determinante [dovrebbe ritenersi] eccedente o contrastante con il disposto degli artt. 83, comma 8, del codice dei contratti e 1, comma 67, della legge n. 266/2005”, e perciò nulla (Cons. Stato, III, 3 febbraio 2023, n. 1175; V, 7 settembre 2023, n. 8198).
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TAR Campania Napoli sez. IV 20/9/2024 n. 5055: Contratti pubblici - Gara pubblica - Opposizione alla richiesta di accesso - : Contratti pubblici - Gara pubblica - Opposizione alla richiesta di accesso”….. anche a prescindere dalla prevalenza dell’interesse difensivo … deve osservarsi che l’opposizione formulabile in sede procedimentale … non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata … spettando al concorrente che si oppone all’accesso di indicare le parti dell’offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione...
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Consiglio di Stato Sezione Sez. IV del 25/09/2024 n.7778: Principio di rotazione : non opera se un operatore economico precedente affidatario chiede di partecipare in RTI con un altro soggetto (art. 49 d.lgs. 36/2023) secondo quanto stabilito con la sentenza di questo Consiglio Sez V del 16/01/2023 n.532 correttamente citata dalla parte appellante, il principio di rotazione non opera comunque nel momento in cui un operatore, anche se precedente affidatario del servizio, chieda di essere invitato a partecipare in RTI costituendo con un altro soggetto, perché comunque in tal modo un nuovo soggetto parteciperà alla gara, con vantaggio per la concorrenza. Nel caso di specie, quindi, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare riscontro alla nota 4 marzo 2024 (doc. 9 appellante), che chiedeva appunto di partecipare in RTI con altra impresa. Questa nota infatti era comunque anteriore al termine per presentare offerta, che era il giorno 11 marzo 2023 (appello, p. 9 fatto incontestato), e quindi si deve comunque ritenere presentata in tempo utile.
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Consiglio di Stato sez. V 25/9/2024 n. 7798: Appalti pubblici – Compilazione dell’offerta tecnica – Errore materiale – Emendabilità per refuso materiale – Condizioni. L’errore materiale in cui è incorso l’operatore economico nella compilazione dell’offerta tecnica è emendabile quando, nel contesto dell’offerta, esso è riconoscibile come tale dalla stazione appaltante perché non sussistono dubbi circa la volontà del concorrente, e lo stesso può essere rettificato senza ricorrere a fonti esterne all’offerta. In particolare, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento dell’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, n. 5344 del 2022; id. n. 2592 del 2022; id. 5638 del 2021). Inoltre, l’operazione di correzione dell’errore materiale deve fondarsi su elementi significativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne...
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TAR Puglia Bari sez. II 26/9/2024 n. 1009: Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Inammissibilità del ricorso avverso i verbali di gara – Atti aventi natura endoprocedimentale Va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso i verbali di gara dai quali l’operatore economico abbia appreso della propria esclusione, non formalizzata in un provvedimento. Infatti, in relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto (in termini, ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6.2.2024, n. 99).
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TAR Lazio Roma sez. I ter 26/9/2024 n. 16743: Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – C.d. periodo di stand and still. Non può considerarsi illegittima l’aggiudicazione avvenuta nonostante la pendenza del procedimento di appello avverso la sentenza di primo grado, poiché l’art. 18, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, al pari della normativa precedente, impedisce alla stazione appaltante di procedere oltre solo quando, una volta impugnata l’aggiudicazione (dunque, non il provvedimento di esclusione, come nell’ipotesi in esame), viene anche contestualmente proposta domanda cautelare (c.d. periodo di stand and still, previsto per poter assicurare l’effettività della tutela, in particolare per evitare che la conclusione del contratto abbia luogo prima che il concorrente pretermesso abbia avuto la possibilità di proporre ricorso e sottoporre almeno la domanda cautelare al giudice); solo in tal caso, e, comunque, per il periodo intercorrente tra la notifica dell’istanza cautelare e il provvedimento del giudice, la stazione appaltante incontra dei limiti.
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TAR Sicilia Catania sez. II 27/9/2024 n. 3187: Concessione di servizi e verifica dell’anomalia dell’offerta: Ad avviso del Collegio, non può ritenersi che una verifica disposta successivamente all’assegnazione del punteggio, anche su impulso del responsabile unico del procedimento, comporti l’illegittimità dell'intero procedimento o della statuizione finale. Occorre in primo luogo valutare la questione relativa alla legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta nel contesto di una concessione di servizi. È opportuno chiarire che tale verifica, non solo è stata ritenuta ammissibile, ma è stata giudicata come opportuna, se non necessaria, dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Consiglio di Stato V, 7 aprile 2023, n. 3626; V, 24 maggio 2022, n. 4108; V, 1 dicembre 2022, n. 10567; VI, 7 maggio 2020, n. 2885; T.A.R. Campania, I, 28 maggio 2024, n. 116), la quale ha evidenziato il rilievo e l’importanza di tale accertamento anche nelle concessioni di servizi al fine di valutare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte presentate. Sebbene se le pronunce citate si riferiscono a procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50/2016, la Sezione ritiene che i principi ivi affermati mantengano la loro validità anche a seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023.
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Consiglio di Stato, sez. V, del 30/9/2024 n. 7842: Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Rito accelerato PNRR – Art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 -- Il rito accelerato PNRR (art. 12-bis del DL n. 68 del 2022) si applica non solo alle procedure riguardanti, in senso stretto, la realizzazione di interventi finanziati con il PNRR (procedimenti finalistici) ma anche a quelle procedure che, in qualche misura, risultano rispetto ad esse collegate per presupposizione (procedimenti strumentali). Ipotesi quest’ultima che si riscontra, ad esempio, anche nel caso di scelta dei tecnici che saranno poi chiamati a redigere i progetti PNRR e a seguire la loro realizzazione. Si veda in proposito il tenore della richiamata disposizione processuale secondo cui il suddetto rito accelerato trova applicazione allorché “il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.
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T.A.R. Bari, Sezione III, del 02/10/2024 n. 1032: La Stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la conformità dell’offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come nella fattispecie (ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 2023, n. 853; T.A.R. Sicilia, sez. I, 27 luglio 2023, n. 2506; T.A.R. Lazio, sez. III, 20 giugno 2023, n. 10468 e 6 giugno 2023, n. 9488; T.A.R. Campania, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 792).
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Tar Napoli, Sezione I, del 04/10/2024 n. 5215: Durante lo svolgimento della procedura selettiva prevalgono le esigenze di riservatezza degli offerenti, cui si contrappone, successivamente all’aggiudicazione, il ripristino della fisiologica dinamica dell’accesso, ripristino che appare tuttavia parziale, restando preclusa la divulgazione delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Anche tale preclusione deve, tuttavia, essere superata e l’accesso consentito al concorrente quando sia funzionale alla difesa in giudizio degli interessi dell’istante in relazione alla procedura di affidamento del contratto, sicché la minor latitudine (rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 24, comma 7, l. proc.) dell’accesso difensivo nell’ambito dell’evidenza pubblica coincide con i confini dell’interesse azionato (o azionabile) nel giudizio avente ad oggetto gli atti e l’esito della gara (T.A.R. Napoli, sez. VII, 27/06/2024, n. 4013).
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T.A.R. Sicilia Catania sez. II 7/10/2024 n. 3300: Gravi illeciti professionali - Irrilevanza indagini in corso 1. Gravi illeciti professionali e obbligo dichiarativo 2. Rinvio a giudizio e natura di mezzo di prova del grave illecito professionale .3 L’operatore economico non è tenuto a dichiarare l’esistenza di indagini penali 1. Il legislatore ha escluso ogni forma di automatismo fra i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria e le determinazioni della stazione appaltante. Pertanto, l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio procedimentale quando dispone l'esclusione da una procedura per grave illecito professionale. 2. La richiesta di rinvio a giudizio costituisce un mezzo di prova in linea di principio adeguato per la dimostrazione della commissione di un grave illecito professionale con riferimento ad alcune fattispecie di reato. La stazione appaltante deve valutare tale richiesta ai sensi dell'art. 98, settimo comma, del decreto legislativo n. 36/2023. 3. La pendenza di indagini preliminari non costituisce un’ipotesi che rileva ai fini degli obblighi dichiarativi dell’operatore economico. Ciò anche in quanto, in linea di principio, l’indagato non è edotto dell’esistenza di indagini a suo carico, salvo che sia intervenuto un atto garantito.
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