Newsletter anno XII, n. 6 - 16 ottobre 2023

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

PARERI SULLA NORMATIVA

GIURISPRUDENZA

  • T.A.R. Campania n. 4756 del 04/08/2023
    Diverso discorso è a farsi per l'avvalimento speso in gara dalla aggiudicataria Cecchini srl, che non è solo premiale, ma anche premiale, in quanto stipulato per acquisire la disponibilità dei due tecnici saldatori richiesti come condizione di partecipazione alla gara perché rientranti nella composizione minima della squadra. La circostanza che tale avvalimento determini, in via indiretta, anche un miglioramento della offerta, non è idonea ad escludere la attribuibilità del punteggio incrementale, proprio perché finalizzato ad ottenere requisiti di partecipazione.
    Ne deriva che, per la mancata attribuzione del punteggio per l'avvalimento solo premiale alla ricorrente, non era necessario nemmeno un particolare onere di motivazione da parte della stazione appaltante, potendo la stessa fondare il diniego del punteggio sul richiamo al dato normativo dell'art 89 codice del 2016 ed esprimere tale opzione attraverso il punteggio zero dato alla voce corrispondente.

  • T.A.R. Emilia Romagna n. 547 del 05/10/2023
    ...è ammissibile l'avvalimento che abbia ad oggetto l'attestazione S.O.A., purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto (ossia l'astratta attestazione), essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.12.2021, n. 8486); ma perché ciò avvenga realmente è necessaria l'effettiva integrazione dei complessi aziendali dell'ausiliata e dell'ausiliaria. Diversamente il contratto di avvalimento si risolverebbe in una scatola vuota ossia in un trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell'ausiliaria nell'esecuzione dell'appalto e, in definitiva, ove non si disponga diversamente, nell'affidamento dell'opera a un concorrente che si è dichiarato incapace di eseguirla nella sua interezza e che solo "formalmente" si è avvalso dell'attestazione richiesta.

  • T.A.R. Lombardia n. 2171 del 28/09/2023
    Laddove un documento, peraltro meramente facoltativo, non ha inciso in nessun modo sulla determinazione finale di affidamento della stazione appaltante, l'ipotetica falsità del medesimo non può certo determinare l'illegittimità dell'aggiudicazione.
    A ciò si aggiunga che, non avendo l'Amministrazione effettuato alcun esame del citato documento magari in contraddittorio con -OMISSIS-, non può neppure essere affermata con assoluta certezza la falsità dello stesso, ad onta di quanto sostenuto nel gravame e nei successi scritti difensivi della società istante.

  • T.A.R. Sicilia n. 2799 del 26/09/2023
    7.1 Nello specifico caso in esame il Collegio ritiene che l'errore commesso dalla ricorrente costituisca un errore materiale suscettibile di correzione da parte dell'amministrazione per i seguenti motivi:
    - l'errore era facilmente rilevabile dall'esiguità dell'importo indicato (ove commisurato al prezzo espresso in euro) ed era stato, in ogni caso, tempestivamente rappresentato dalla concorrente nella richiesta di autotutela;
    - la sua correzione avrebbe, inoltre, richiesto una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell'offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, quindi in perfetta aderenza ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza sopra citata;
    - tale operazione non avrebbe, quindi, determinato alcun intervento manipolativo né alcuna modifica dell'offerta originariamente espressa e sarebbe stato conforme ai principi di immodificabilità dell'offerta e di par condicio dei concorrenti.

  • Consiglio di Stato n. 8592 del 29/09/2023
    Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ammesso, in sostanza, in maniera generica e senza limitazioni, il 'cumulo alla rinfusa' anche all'art. 67, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale ha espressamente previsto che "per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate".
    Da siffatti rilievi consegue che, nella partecipazione alle gare d'appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l'effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l'esecuzione del contratto di appalto.

  • Consiglio di Stato n. 8715 del 06/10/2023
    17. Ed infatti occorre al riguardo fare applicazione, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, dei princìpi espressi nella sentenza dell'Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9 che ha ritenuto in primo luogo, sulla scorta dell'art. 186 bis, comma 4, l.fall., che la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non possa considerarsi causa di automatica dii esclusione, né inibisca la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

  • T.A.R. Toscana n. 870 del 02/10/2023
    La scelta di utilizzare l'appalto o la concessione è quindi rimessa alle stazioni appaltanti in ragione dei rispettivi fabbisogni. Ne consegue che anche un servizio accessorio quale la biglietteria, laddove affidata in modo integrato ai servizi di assistenza e ospitalità, possa essere affidato secondo il regime concessorio, indipendentemente "dal rispettivo valore economico dei servizi considerati". Tale ultima previsione sta evidentemente a significare che anche in caso di netta predominanza economica del servizio di biglietteria rispetto ai servizi integrati, la procedura di affidamento ed il relativo contratto possono mantenere lo schema concessorio in ragione della prevalenza funzionale dei servizi aggiuntivi (il che fonda una eccezione alle regole generali dei cd. appalti misti di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che così recita: "nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35").

  • T.A.R. Sicilia n. 3007 del 12 ottobre 2023
    Affinché il pregiudizio economico del privato possa qualificarsi come danno risarcibile, occorre verificare che il danneggiato abbia attivato tutto il complesso di poteri e facoltà procedimentali e di reazione processuale concessi dall'ordinamento, secondo un criterio di ordinaria diligenza codificato all'art. 1227, comma 2, c.c. che, nell'analitica della responsabilità della P.A., si declina (diversamente che per i rapporti privati), ai sensi dell'art. 30, comma 3, ultima parte, c.p.a., anche con l'esperimento delle azioni impugnatorie e di condanna previste dal c.p.a., quale principio generale già immanente nell'ordinamento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., e, pertanto applicabile anche ante codice del processo amministrativo).

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