Newsletter anno XI, n. 7 - 8 settembre 2022

IN EVIDENZA

GIURISPRUDENZA

  • Consiglio di Stato n. 7145 del 16/08/2022
    ...nelle gare pubbliche, le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della legge di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, "non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis" (Cons. Stato, V, 2 marzo 2022, n. 1486; III, 22 gennaio 2014, n. 290; IV, 21 gennaio 2013, n. 341), sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent.

  • Consiglio di Stato n. 7141 del 16/08/2022
    9.3. Tuttavia, sebben non si tratti di errore materiale riconoscibile ed emendabile (e in tal senso va quindi modificata e corretta la motivazione della sentenza appellata), la attendibilità del costo della manodopera previsto nell'offerta deve essere, in ogni caso, accertata nella sede propria del procedimento di verifica della congruità dell'offerta. L'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non prevede, infatti, per l'ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, l'immediata esclusione dell'offerta (prevedendo tale grave conseguenza unicamente per il caso della omessa indicazione: in termini Cons. Stato, V, 30 giugno 2020, n. 4140), ma impone la verifica della congruità ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d); e solo se la verifica risultasse negativa l'offerta potrebbe essere esclusa.

  • Consiglio di Stato n. 7201 del 17/08/2022
    Si è affermato in giurisprudenza che, in caso di incertezza interpretativa, va preferita un'interpretazione delle clausole del bando nel senso che i mezzi e le dotazioni funzionali all'esecuzione del contratto devono essere individuati al momento della presentazione dell'offerta, essendo tuttavia sufficiente un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; 23 agosto 2019, n. 5806; 29 luglio 2019, n. 5308) o diversamente modulato dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2020, n. 8159, che richiama Cons. Stato, V, n. 2090/2020, citata). Tuttavia, il caso di specie non è riconducibile alle ipotesi oggetto di tali ultimi precedenti giurisprudenziali poiché l'incertezza interpretativa della legge di gara, o meglio la sua non puntuale formulazione sul punto, è stata definitivamente superata in termini inequivocabili dai chiarimenti resi dalla stazione appaltante. La legittimità di questi ultimi consegue appunto al fatto che, come detto sopra, essi hanno svolto appieno la loro funzione chiarificatrice, senza snaturare le clausole del disciplinare.

  • T.A.R. Piemonte n. 719 del 29/08/2022
    Alla luce dell'ampia ricostruzione esegetica del plesso normativo soprarichiamato deve pertanto concludersi che sono esclusi dall'applicazione del codice dei contratti i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, di qui l'impossibilità di procedere ad una applicazione sic et simpliciter dei principi generali dettati in materia di appalti, tra cui campeggia il principio di concorrenzialità, dovendosi far luogo alla sola applicazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento nella prospettiva applicativa di una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

  • Consiglio di Stato n. 7147 del 16/08/2022
    Va altresì rilevato che, per la stessa giurisprudenza, la commistione tra offerta tecnica e offerta economica va apprezzata in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta (Cons. Stato, V, 2 agosto 2021, n. 5645; 17 maggio 2021, n. 3833; 29 aprile 2020, n. 273; 11 giugno 2018, n. 3609; III, 3 dicembre 2021, n. 8047; 26 marzo 2021, n. 2581; 9 gennaio 2020, n. 167; 12 luglio 2018, n. 4284; 3 aprile 2017, n. 1530).
    Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve concludersi che i riferimenti temporali del cronoprogramma, pur essendo declinabili in astratto in termini economici, quali indicazioni della riduzione delle tempistiche di lavorazione, non refluiscono nella violazione del divieto di commistione, rilevando preminentemente nella sola fase contrattuale e non essendo tali da disvelare in via anticipata l'offerta economica, né nella sua interezza né nei suoi aspetti economicamente significativi.

  • Consiglio di Stato n. 7482 del 26/08/2022
    "Il requisito di idoneità professionale, per sua funzione, qualifica il soggetto economico nella sua unitarietà, non è scindibile nelle sue diverse componenti o nei suoi diversi profili" (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2020, n. 7037);
    Ed ancora: "il requisito richiesto dalle stazioni appaltanti dell'iscrizione a specifici albi deve intendersi strettamente collegato alla capacità soggettiva dell'operatore economico e pertanto non può formare oggetto di avvalimento" (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1667);
    - Più in particolare: "l'iscrizione agli albi professionali rappresenta un requisito soggettivo afferente l'idoneità professionale degli aspiranti concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica che presuppone una specifica organizzazione aziendale, necessaria per consentire il corretto espletamento di attività delicate o pericolose e caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche" (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1667; Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2015, n. 3698)

  • Consiglio di Stato n. 6840 del 04/08/2022
    Ne viene che il principio della esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara prevede qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime; ma ove questa certezza non vi sia e sussista al contrario un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione.

  • Consiglio di Stato n. 6786 del 02/08/2022
    D'altra parte il principio che esclude il soccorso istruttorio per elementi costitutivi dell'offerta è volto proprio a evitare che questa venga integrata o modificata in via postuma, con violazione dei principi di par condicio e concorrenza, considerato che "Il soccorso istruttorio è un potere di carattere generale e persegue la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto; è praticabile non solo nella fase iniziale di partecipazione alla gara, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, ma concerne anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell'offerta con il solo limite che le omissioni e carenze non assumano i caratteri della 'irregolarità essenziale', configurando cioè la carenza di un elemento essenziale dell'offerta e violando, pertanto, la regola della immodificabilità della stessa.

  • Consiglio di Stato n. 7573 del 30/08/2022
    In premessa, osserva il Collegio come non sia dubbio che, ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non sia richiesto, ai fini della dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione degli operatori concorrenti all'Albo dei gestori ambientali, sicché correttamente il bando di gara - relativamente alle "condizioni di partecipazione" (punto III.2), non ne faceva alcuna menzione.

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