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T.A.R. Puglia n. 730 del 20/05/2022
...dal punto di vista della qualificazione del contributo ANAC come elemento formale e non essenziale - poiché non riguardante l'offerta economica e/o tecnica - un recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che "il soccorso istruttorio, oltre a consentire operazioni di completamento o chiarimento della domanda, permette di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l'incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo "essenziale", purché la stessa non riguardi l'offerta economica o tecnica in sé considerata".
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T.A.R. Veneto n. 788 del 25/05/2022
"merita sicuramente adesione l'orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come possano essere ritenute immediatamente escludenti solo quelle clausole che con assoluta ed oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse dell'impresa in quanto precludono, per ragioni oggettive, a un operatore economico, un'utile partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5792), così escludendo ogni possibilità di considerare immediatamente impeditive della partecipazione clausole che, in realtà, non incidano su qualsivoglia operatore economico che intenda partecipare al confronto competitivo, ...(dipendendo, al contrario, solo dalle) specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente"
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T.A.R. Toscana n. 685 del 19/05/2022
Il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell'organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).
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T.A.R. Sicilia n. 1364 del 18/05/2022
...il prestito di un Direttore Tecnico, qualunque sia la sua competenza e relativo know how aziendale, non soddisfi ex se il requisito dell'adeguatezza del prestito dei requisiti, in quanto scisso dai fattori della produzione e da tutte le risorse, che, solo complessivamente (e non atomisticamente) considerate, hanno consentito all'ausiliaria di acquisire l'attestazione di interesse da mettere a disposizione dell'ausiliata.
In altri termini, il prestito dell'attestazione carente deve coinvolgere l'intera organizzazione aziendale non potendosi limitare al conferimento di un direttore tecnico, che, ancorché "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori", non coincide con l'organizzazione aziendale né la esaurisce.
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T.A.R. Campania - Salerno - n. 1296 del 18/05/2022
La richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell'offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta tecnica presentata in gara, sempre che non apportino correzioni ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta (Cons. Stato, sez. V, 27/01/2020, n.680).
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Consiglio di Stato n. 4425 del 31/05/2022
Osserva preliminarmente il Collegio che, con sentenza emessa pochi giorni fa, la Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, sez. IV, sentenza 28 aprile 2022, C-642/20, Caruter Srl) ha ritenuto ostativa alla corretta applicazione della direttiva appalti n. 2014/24/UE la disciplina nazionale contenuta nell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 il quale impone all'impresa mandataria del RTI di eseguire le prestazioni "in misura maggioritaria" rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell'insieme delle prestazioni contemplate dall'appalto.
La Corte ha affermato che la normativa comunitaria (e, in particolare, la Direttiva 2014/24/UE) va interpretata nel senso che essa osta "ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".
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Consiglio di Stato n. 4236 del 26/05/2022
L'ANAC, nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 26 del 18 gennaio 2017, ha affermato che un'offerta tecnica connotata da riduzione dei tempi contrattuali tale da rendere la prestazione tecnicamente impossibile sia da ritenere inammissibile.
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T.A.R. Lombardia n. 1227 del 27/05/2022
Con specifico riferimento al metodo del confronto a coppie, volto a individuare l'offerta migliore in termini strettamente relativi, si è evidenziato che il suo svolgimento non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti "confronti a due", da cui discende l'impossibilità per il giudice di sindacare il merito di tali scelte, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787).
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