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Il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti speciali

La sentenza in oggetto, pronunciata dal TAR di Bari il 19 febbraio 2025, si inserisce nel contesto delle controversie relative alla partecipazione alle gare pubbliche, in particolare quelle che riguardano la verifica dei requisiti professionali e la gestione della procedura di esclusione di un concorrente.

Sommario:

  • Analisi della sentenza

  • Interpretazione del Requisito di capacità tecnica

  • Il Principio di Autoresponsabilità e il Soccorso Istruttorio

  • Conclusioni

Analisi della sentenza

Il caso in esame coinvolge la società OMISSIS che ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante dopo un riesame delle offerte, ha escluso la società per la mancanza del requisito di capacità tecnica-professionale richiesto dal disciplinare di gara, determinando così l’aggiudicazione della gara alla seconda classificata.

Il ricorso si è articolato su più motivi, riguardanti l’interpretazione dei requisiti di partecipazione, la legittimità delle modalità di esclusione, e il principio di autoresponsabilità nelle gare pubbliche.

La vicenda si origina dalla partecipazione dell’OMISSIS ad una gara pubblica indetta dalla stazione appaltante, finalizzata all’affidamento di servizi di assistenza tecnica per il supporto alla programmazione, gestione e monitoraggio di fondi comunitari, in particolare FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e FSC (Fondi di Sviluppo e di Coesione). Quest’ultima, nella sua offerta, aveva dichiarato di aver prestato servizi analoghi a quelli oggetto di gara, ma in riferimento a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), anziché dai fondi FESR e FSC, come richiesto dal disciplinare di gara.

In seguito alla sollecitazione della seconda classificata, la stazione appaltante ha proceduto a un riesame, escludendo l’OMISSIS per mancanza del requisito tecnico-professionale necessario, ossia l’esperienza in progetti finanziati dai fondi FESR o FSC, e ha aggiudicato la gara alla seconda classificata.

La società escluso ha quindi impugnato la decisione, sollevando tre motivi principali di ricorso, relativi alla corretta interpretazione dei requisiti di gara e alla violazione dei principi di autoresponsabilità e di soccorso istruttorio.

La sentenza del TAR si concentra principalmente sull’interpretazione della normativa vigente e sull’applicazione dei principi che regolano le gare pubbliche.

 

Interpretazione del Requisito di Capacità Tecnica

Il primo punto controverso riguarda l’interpretazione del requisito di capacità tecnica e professionale stabilito dal disciplinare di gara. In particolare, il requisito prevedeva che i concorrenti dovessero aver svolto nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando servizi analoghi relativi a programmi finanziati dai fondi FESR e FSC. L’escludente  ha dichiarato di aver svolto attività in progetti finanziati dal FSE, ma la stazione appaltante ha ritenuto che tale esperienza non fosse equivalente a quella richiesta.

Il TAR ha affermato che la prescrizione del disciplinare di gara era chiara e non suscettibile di interpretazioni estensive. La stazione appaltante aveva legittimamente escluso la società, ritenendo che l’esperienza maturata con i progetti finanziati dal FSE non fosse adeguata a soddisfare il requisito di esperienza nei progetti FESR e FSC, specificamente richiesto dalla lex specialis della gara.

In particolare, il TAR ha sottolineato l’importanza di garantire la selezione di operatori con una capacità tecnico-professionale adeguata all’oggetto dell’appalto, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia di appalti pubblici. L’esperienza maturata in progetti finanziati dal FSE, pur essendo rilevante, non poteva essere considerata equivalente a quella richiesta, data la specificità e l’importanza dei fondi FESR e FSC nel contesto dell’appalto in questione.

 

Il Principio di Autoresponsabilità e il Soccorso Istruttorio

Un altro aspetto fondamentale esaminato nella sentenza riguarda l’applicazione del principio di autoresponsabilità delle imprese partecipanti alle gare pubbliche. Il terzo motivo di ricorso riguardava la presunta violazione dell’art. 6 della legge 241/1990 e dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, in relazione al soccorso istruttorio.

Secondo l’OMISSIS, la stazione appaltante avrebbe dovuto avvalersi del soccorso istruttorio per consentire alla società di integrare la propria offerta con i servizi effettivamente svolti. Tuttavia, il TAR ha chiarito che, nell’ambito delle gare pubbliche, il principio di autoresponsabilità implica che ogni concorrente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese. In tal senso, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire al concorrente di modificare retroattivamente la propria offerta o di integrare i requisiti mancanti.

Il Collegio ha ribadito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per “rimediare” a carenze dichiarative già evidenti al momento della presentazione dell’offerta. In particolare, la giurisprudenza consolidata e la recente delibera ANAC (n. 60 del 07/02/2024) escludono la possibilità di modificare l’elenco dei servizi analoghi dichiarati, una volta che l’offerta è stata presentata.

 

Conclusioni

La sentenza evidenzia come la stazione appaltante abbia agito nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione. La scelta di escludere la società OMISSIS è stata giustificata dalla mancanza del requisito tecnico-professionale previsto dal bando, e la procedura di esclusione non è risultata viziata da errori procedurali o discrezionalità eccessiva.

Inoltre, il TAR ha sottolineato che le stazioni appaltanti godono di un ampio margine di discrezionalità nell’individuare i requisiti specifici di partecipazione, purché questi siano ragionevoli, proporzionati e adeguati alle necessità dell’appalto. La clausola del disciplinare che escludeva i servizi finanziati dal FSE, sebbene non fosse favorevole alla ricorrente, è stata ritenuta conforme ai principi di adeguatezza e specificità richiesti dal contesto.

In conclusione, il TAR di Bari ha respinto integralmente il ricorso proposto, confermando la legittimità della decisione di Puglia Sviluppo di escludere la società per la mancanza del requisito tecnico-professionale. La sentenza rafforza il principio di autoresponsabilità nelle gare pubbliche, ribadendo che le imprese partecipanti devono essere consapevoli dei requisiti richiesti e non possono successivamente modificare le proprie offerte per colmare eventuali carenze. Inoltre, la giurisprudenza in materia di soccorso istruttorio viene ulteriormente precisata, limitandone l’applicabilità a casi di effettiva necessità di integrazione documentale e non per modificare i contenuti essenziali dell’offerta.

La sentenza, pur respingendo il ricorso, non ha condotto a una condanna alle spese, con il Collegio che ha deciso per la compensazione delle stesse, probabilmente in ragione della complessità della vicenda e delle questioni legali sollevate.

Questa decisione si inserisce nel più ampio contesto delle gare pubbliche, dove la trasparenza e l’integrità delle procedure sono fondamentali. La sentenza ribadisce che l’autoresponsabilità delle imprese partecipanti è un principio fondamentale, e che la verifica dei requisiti deve avvenire in modo rigoroso per evitare che errori o omissioni da parte dei concorrenti compromettano l’equità e la regolarità della gara.

Inoltre, l’applicazione del soccorso istruttorio viene chiarita, delineando i confini entro cui questo strumento può essere utilizzato senza alterare l’oggetto dell’offerta presentata. Il caso, quindi, contribuisce a definire in modo più preciso i limiti operativi dell’intervento amministrativo nel contesto delle gare pubbliche, segnando un passo importante nell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa.

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