Il caso in questione
Alla gara hanno partecipato due operatori economici e contro il provvedimento di aggiudicazione è stato proposto gravame.
Tra i vari motivi la parte ricorrente aveva sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto necessariamente escludere l’aggiudicataria avendo quest’ultima dichiarato nel DGUE di non essere in grado di confermare che in passato non si era resa responsabile di false dichiarazioni; nonostante ciò al fine di sanare la carenza di tale requisito, sarebbe stato attivato in maniera illegittima il soccorso istruttorio.
Gli orientamenti giurisprudenziali
Il Collegio ha rilevato quanto segue. La Giurisprudenza ha asserito in più occasioni che la non corretta compilazione del DGUE, che rende poco chiara la dichiarazione, legittima l’esercizio del diritto a porre in essere il soccorso istruttorio.
Esso risponde infatti al principio costituzionale del buon andamento della azione amministrativa, secondo cui l’amministrazione, all’interno di una procedura ad evidenza pubblica, è tenuta ad attivarsi mediante soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, al fine di evitare l’esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta solo al fatto di aver prodotto una documentazione incompleta e/o irregolare solo dal punto di vista formale, in virtù del principio del favor partecipationis
La soluzione del caso
I Giudici hanno confermato che, nel caso di cui trattasi, si trattava esattamente di una incompleta e/o errata compilazione del DGUE.
Il concorrente dapprima aveva dichiarato di non poter confermare di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, ma poi non aveva fornito informazioni a tal riguardo, evidenziando una incongruenza nelle dichiarazioni rese che aveva indotto la Commissione giustamente a chiedere chiarimenti. Tra l’altro, non emergevano degli elementi utili da far presupporre che il Concorrente si fosse, davvero, reso responsabile di false dichiarazioni in precedenti occasioni.
Il motivo di ricorso quindi, veniva ritenuto infondato, avendo la Commissione provveduto a una corretta applicazione di pacifici orientamenti della Giurisprudenza in virtù dei quali il DGUE risultato non completo in vari punti è integrabile mediante il soccorso istruttorio (tra le varie sentenze si veda il Consiglio di Stato del 02/09/2019 n.6066)
Possono essere stati richiesti chiarimenti dalle Stazioni Appaltanti trattando i candidati in maniera uguale e leale, in conformità alla Direttiva 2014/24/UE (art. 56 comma 3), per il quale “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”.
Conclusioni e considerazioni
Il Collegio ha rigettato il ricorso, dando applicazione al principio di tutela dell’affidamento che si basa sul reciproco comportamento ispirato a buona fede, nonché al principio di fiducia che deve guidare le scelte e le valutazioni della p.a., in conformità al principio del risultato, sono tutti principi fondamentali sui quali è improntato il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 36/2023).