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Affidamento diretto, indagine di mercato e criteri di valutazione dell’offerta

La sentenza del TAR Milano n. 3592 del 10 dicembre 2024 offre un’importante riflessione in merito alla trasparenza e alla correttezza procedurale nelle gare d’appalto, evidenziando una violazione delle regole stabilite e una modifica illegittima dei criteri di selezione durante il processo di valutazione delle offerte. In particolare, la decisione si concentra su un caso in cui una stazione appaltante ha inaspettatamente introdotto una valutazione qualitativa non prevista, alterando le condizioni di gara già comunicate agli operatori economici.

Sommario:

  • La violazione della trasparenza nei criteri di selezione

  • La criticità della modifica dei criteri di valutazione

  • Le implicazioni della sentenza

La violazione della trasparenza nei criteri di selezione

Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva esplicitamente dichiarato, in risposta a richieste di chiarimento da parte degli operatori economici, che la selezione dell’affidatario sarebbe avvenuta in base al criterio del minor prezzo, a condizione che il servizio fosse tecnicamente ed economicamente idoneo. Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato in fase di pre-gara, l’amministrazione ha successivamente proceduto a una valutazione “qualitativa” delle offerte, attribuendo punteggi a vari aspetti tecnici della proposta senza mai aver previamente esplicitato questi criteri né averli inclusi nell’indagine di mercato.

Questa modifica in corso d’opera ha avuto un impatto sostanziale sulla concorrenza tra le imprese, le quali, al momento della presentazione delle offerte, non erano state informate che la qualità del servizio sarebbe stata oggetto di una valutazione separata rispetto al prezzo. Inoltre, la stazione appaltante non ha fornito alcuna informazione circa la griglia di valutazione, rendendo la competizione ingiusta e squilibrata, in quanto alcuni partecipanti, tra cui la ricorrente, non hanno avuto la possibilità di formulare le proprie proposte tenendo conto di questi nuovi criteri di merito.

 

La criticità della modifica dei criteri di valutazione

Un aspetto centrale della sentenza è l’affermazione che la stazione appaltante ha agito in violazione del principio di correttezza e trasparenza che governa le procedure di gara. La mancata indicazione, da parte dell’amministrazione, dei criteri per la valutazione qualitativa delle offerte è una violazione grave, poiché impedisce agli operatori economici di competere su un piano di parità. La modifica dei criteri in corso di procedura non solo ha confuso le imprese partecipanti, ma ha anche alterato il risultato finale, in quanto l’affidamento del servizio non è avvenuto sulla base del minor prezzo, come originariamente indicato, ma in funzione di una valutazione qualitativa che, tra l’altro, era ignota ai partecipanti.

La stazione appaltante, pur avendo indicato esplicitamente che il criterio di aggiudicazione sarebbe stato il “minor prezzo”, ha di fatto attribuito maggiore importanza alla valutazione qualitativa, annullando l’efficacia del prezzo più basso. La ricorrente, che aveva proposto l’offerta economica più vantaggiosa, è stata così superata da un altro concorrente che, pur avendo offerto un prezzo più alto, ha ottenuto un punteggio superiore nella valutazione qualitativa.

 

Le implicazioni della sentenza

La sentenza, quindi, conferma l’importanza del rispetto delle regole procedurali e della trasparenza nelle gare pubbliche. Le stazioni appaltanti non possono modificare i criteri di selezione durante il corso della gara senza averne informato preventivamente i partecipanti. L’affidamento di un appalto sulla base di criteri non noti o modificati in corso d’opera rappresenta una violazione dei principi di leale concorrenza, pari opportunità e trasparenza.

Inoltre, la sentenza ribadisce che la valutazione qualitativa deve essere chiaramente definita e comunicata fin dall’inizio, al fine di consentire alle imprese di formulare le loro offerte in base ai criteri che saranno effettivamente applicati. La discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dell’affidatario deve essere sempre esercitata nel rispetto di una procedura chiara e predeterminata, pena l’illegittimità dell’intera procedura.

La decisione del TAR Milano n. 3592/2024 rappresenta un’importante conferma dell’importanza della trasparenza e della correttezza nelle procedure di appalto pubblico. L’amministrazione ha l’obbligo di rispettare i criteri e le modalità di selezione che essa stessa ha comunicato agli operatori economici, evitando di modificare le regole in corso d’opera. L’assenza di chiarezza nei criteri di valutazione compromette non solo la parità di trattamento tra i partecipanti, ma anche la fiducia degli operatori economici nel sistema degli appalti pubblici.

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