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Le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, N. 36 e la qualificazione per la fase di esecuzione degli appalti pubblici.

L’evoluzione normativa che regolamenta il settore degli appalti pubblici in Italia ha vissuto, negli ultimi anni, una progressiva e sistematica revisione con l’obiettivo di ottimizzare le modalità di progettazione, affidamento e, ora, esecuzione dei contratti. Il 21 ottobre 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato uno Schema di Decreto Legislativo che, nell’ambito di un adeguamento strutturale, introduce modifiche rilevanti al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sancendo l’avvio della qualificazione delle stazioni appaltanti anche per la fase di esecuzione degli appalti. Questo cambiamento ha portato all’ emanazione e all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024, con l’intento di rendere il sistema degli appalti pubblici più efficiente, trasparente e adeguato alle necessità dell’amministrazione e della gestione dei contratti pubblici.

Il cuore delle modifiche proposte dal “Correttivo” riguarda, infatti, la qualificazione delle stazioni appaltanti non solo per la progettazione e l’affidamento degli appalti pubblici, ma anche per la fase di esecuzione degli stessi. Di seguito, si intende analizzare gli aspetti salienti introdotti dallo schema di decreto ed i suoi impatti sul sistema degli appalti.

Sommario:

  • Il contesto normativo e la necessità di un correttivo

  • La qualificazione per la fase dell’esecuzione

  • Conclusioni: il futuro degli appalti pubblici in Italia

Il contesto normativo e la necessità di un Correttivo

La ratio che ha condotto all’approvazione del correttivo è da rinvenire prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale. 

Come è noto, gli ambiti di intervento del decreto sono stati riassunti in dieci macrotemi ovvero, l’equo compenso, tutele lavoristiche, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione dei prezzi, consorzi, tutele delle micro-medie imprese, fase esecutiva del contratto di appalto, partenariato pubblico privato, collegi consultivi tecnici.

Con l’obiettivo di affinare il sistema e di garantire che tutte le stazioni appaltanti possiedano le competenze necessarie per gestire correttamente la fase esecutiva degli appalti si è voluto intervenire nel modificare l’art. 63 del Codice, che si occupa della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

L’articolo 63, comma 2, del Codice prevede che le stazioni appaltanti siano qualificate anche per la fase di esecuzione, per ciascuna tipologia di contratto (lavori, servizi, forniture), a meno che non soddisfino i requisiti previsti dall’Allegato II.4, come modificato dal Correttivo. L’articolo 8 di questo allegato è stato interamente rivisitato, per rispondere alla necessità di consentire alle stazioni appaltanti di adattarsi gradualmente alla nuova qualifica, prendendo in considerazione le difficoltà e le peculiarità delle amministrazioni più piccole.

 

La qualificazione per la fase di esecuzione

Tutte le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che sono qualificate per la progettazione e l’affidamento di appalti (lavori, servizi, forniture o entrambi) a partire dal 01 gennaio sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, servizi e forniture di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

L’art 8 dell’Allegato II.4 al Codice prevede la possibilità per tutti i soggetti ( stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali ) dal 1 gennaio 2025 di eseguire i contratti per i livelli superiori a quelli di qualifica sulla base del rispetto di determinati requisiti:

  • Rispetto delle tempistiche per i pagamenti di imprese e fornitori;
  • Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici;
  • Partecipazione ai sistemi di aggiornamento e formazione personale.


Chi invece non sarà qualificato per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture potrà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, eseguire i contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 62, comma 1, del codice (€. 140.000 per servizi e forniture e €. 500.000 per lavori) se in possesso dei requisiti necessari per ottenere la qualificazione per l’esecuzione come definiti per i diversi livelli nella Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture.

Le stazioni appaltanti che non riescano ad ottenere la qualificazione per eseguire i contratti dovranno rivolgersi a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate.

Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’articolo 62, comma 1.

Le modifiche che sono state introdotte incidono sia sulla stazione appaltante che per gli operatori economici giacché, le stazioni appaltanti dovranno adattarsi ai nuovi requisiti di qualificazione, garantendo non solo la capacità di gestire gli appalti, ma anche di rispettare i parametri di efficienza e trasparenza richiesti, e gli operatori economici, a loro volta, dovranno prestare attenzione alle modifiche normative e organizzative introdotte, poiché il successo delle loro operazioni dipenderà anche dalla capacità delle stazioni appaltanti di eseguire i contratti in modo efficace e tempestivo.

 

Conclusioni: il futuro degli appalti pubblici in Italia

L’introduzione della qualificazione per la fase di esecuzione segna un passaggio fondamentale, in questo momento in quanto, porta un accento particolare sul miglioramento delle pratiche amministrative e sulla qualità dei servizi resi dalle stazioni appaltanti.

Il sistema così delineato cerca di gestire con maggiore efficienza e sicurezza, tutte le fasi del contratto dalla progettazione all’affidamento e, ora, all’esecuzione, rispondendo così a una necessità di modernizzazione che cerca di rendere l’intero processo di appalto più efficace, trasparente e aderente alle esigenze di una pubblica amministrazione moderna e responsabile.

Le stazioni appaltanti che non saranno in grado di soddisfare i requisiti richiesti rischiano di non poter operare in modo adeguato, ma potranno comunque cercare soluzioni alternative per delegare la gestione dell’esecuzione a enti qualificati. Pertanto, la strada verso una qualificazione completa è tracciata e l’applicazione di queste modifiche rappresenta una sfida per il futuro.

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