Newsletter anno XIII, n. 7 - 30 settembre 2024

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

PARERI DI PRECONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

  • T.A.R. Veneto n. 2142 del 11/09/2024:
    Sebbene le modalità di esercizio del potere di rappresentanza siano rimesse all’autonomia delle parti, deve comunque evidenziarsi che, nell’interpretazione del negozio giuridico, l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri esegetici, tra cui la buona fede, la quale mira a salvaguardare lo scopo pratico perseguito dai paciscenti, privilegiando una lettura ragionevole del regolamento negoziale. Ciò precisato, risulta per l’appunto irragionevole ritenere che una società conferisca il potere di rappresentanza, in modalità congiunta, a cinque o sei procuratori per la sottoscrizione di contratti dal valore fino a € 6.000.000,00 mentre, per contratti di qualsiasi importo, quindi anche superiore alla predetta somma, reputi sufficiente l’intervento di due soli mandatari, ancorché appartenenti a gruppi diversi.
    Sulla scorta di quanto sopra esposto, è verosimile ritenere – come sostenuto dalla ricorrente – che la traduzione giurata prodotta in gara il 26 aprile 2024 presenti delle ambiguità nella trasposizione, dalla lingua spagnola alla lingua italiana, della locuzione “de forma solidaria”, utilizzata nel testo originale di entrambe le procure per i mandatari del gruppo A) e del gruppo B) in ordine ad impegni di spesa con valore sino a € 6.000.000,00.
    È invece maggiormente rispondente ai principi di logicità e ragionevolezza ritenere che detta locuzione spagnola vada tradotta “in maniera anche disgiunta tra loro”, come risulta dalla seconda traduzione giurata presentata da Cellnex Italia alla Stazione appaltante con l’istanza di autotutela prot. n. 289387 del 17 giugno 2024. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, nel testo originale delle procure, è usata l’espressione “de forma mancomunada” laddove viene richiesta la sottoscrizione di due procuratori appartenenti a gruppi diversi, ad indicare la necessita di una firma congiunta degli stessi, mentre per le operazioni di importo inferiore a € 6.000.000,00 è utilizzata la formula “de forma solidaria”, senza specificare un numero minimo di procuratori né richiedere il loro intervento contestuale: il che è coerente con l’assegnazione di un potere di firma disgiunta in capo a ciascun mandatario afferente al gruppo A) o al gruppo B).

  • Consiglio di Stato Sez. V n. 7468 del 06/09/2024:
    Il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall'Albo degli operatori economici, avente effetti inibitori alla partecipazione a future gare, deve essere sorretto da una motivazione congrua che valuti la gravità e l'incidenza della condotta dell'operatore economico, non potendo essere adottato in maniera automatica. La cancellazione di un operatore economico dall'Albo degli operatori economici per inadempimento grave deve essere preceduta da una fase istruttoria che preveda la possibilità di contraddittorio, in cui l'operatore possa esporre le proprie ragioni e difendersi. Inoltre, l’esclusione di un operatore economico dall'Albo e dalle future gare pubbliche non può essere rimessa a rigidi automatismi, ma richiede una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, la quale deve dimostrare l’affidabilità o meno dell’operatore con mezzi adeguati e motivazione adeguata disposta, in disparte la valutazione della gravità della vicenda risolutoria presupposta, previa idonea istruttoria e rispetto delle garanzie partecipative del destinatario.

  • Consiglio di Stato Sez. IV del 03.09.2024 N. 7361:
    Grave illecito professionale: rilevante se commesso nell’ esecuzione di un contratto sia pubblico che privato: Non rileva che la condotta sintomatica sia emersa nell’ambito dell’esecuzione di un contratto pubblico piuttosto che privato.
    E’ stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio che la nozione di grave illecito professionale di cui alla citata disposizione, “ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di gravi illeciti professionali” (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 503).

  • T.A.R. Sardegna sez. I 9/9/2024 n. 611:
    Avvalimento – Fatturato specifico come requisito di capacità tecnica – Avvalimento operativo.
    Sul punto, ha chiarito la giurisprudenza, in senso contrario a quanto ritenuto dalla ricorrente, che non sempre il requisito del fatturato specifico può essere riguardato in termini di capacità economica dell’impresa, in quanto “qualora la lex specialis di gara intenda il fatturato specifico quale espressione della capacità tecnica e non già di solidità economico-finanziaria, e per la dimostrazione di tale requisito si faccia ricorso all'avvalimento, si è in presenza di un avvalimento non di garanzia, ma operativo, il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta ed adeguata messa a disposizione di risorse determinate, affinché il suo impegno possa dirsi effettivo” (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2023, n. 7293 che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2022, n.2784): “se la lex specialis riferisce il fatturato specifico alla dimostrazione della capacità tecnica, e tale previsione non viene neppure contestata giudizialmente, l'avvalimento del requisito del fatturato specifico in servizi non è qualificabile come avvalimento c.d. di garanzia, destinato a fornire risorse esclusivamente di carattere economico-finanziario. Le capacità tecniche e professionali rilevanti come criterio di selezione per gli appalti di servizi presuppongono, in linea generale, non solo il possesso di risorse umane e tecniche da impiegare immediatamente nell'espletamento del servizio, ma anche il possesso dell'esperienza, entrambi elementi necessari per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, secondo la lettera dell'art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, V. 19 luglio 2018, n. 4396)

  • Consiglio di Stato sez. IV del 28 agosto 2024, n. 7296:
    Introduzione di requisiti speciali e di caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione: condizioni (art. 10 d.lgs. 36/2023). A tale consolidata giurisprudenza ha dato seguito anche il d.lgs. n. 36 del 2023 che all’art. 10 prevede espressamente che “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese” (comma3). Pertanto, le caratteristiche indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura-selettiva. Le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a essi, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio, in quanto determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo-negoziale.

  • T.A.R. Campania, Napoli, SEZ I, 10/09/2024 n. 4906:
    Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici». Queste coordinate valgono anche per i servizi di progettazione. Con riferimento alla valutazione operata dalla Commissione di gara rispetto ai servizi di progettazione similari indicati in sede di offerta tecnica con riferimento al sub-criterio 1.2, è utile ricondursi alle coordinate interpretative relative alla nozione di servizio analogo dettate dall’ANAC nel parere precontenzioso n. 147 del 30 marzo 2022. Sul punto, l’Autorità ha precisato che tale nozione va intesa “non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.”.

  • T.A.R. Campania, SEZ I, del 05/09/2024 n. 4825:
    Negli appalti di forniture nessuna esclusione per mancata dichiarazione della clausola occupazionale. “L’appalto in questione è di fornitura, non caratterizzato dalla prevalenza della manodopera; non a caso all’art. 2.2 del disciplinare di gara i costi della manodopera sono indicati come pari a zero. Pertanto, per legge, non opera la cd. clausola sociale, in particolare quella volta a sancire il riassorbimento del personale impiegato nel servizio dall’appaltatore uscente. D’altronde, che ai contratti di fornitura non sia applicabile l’istituto del passaggio di cantiere, trova conferma anche nelle linee guida ANAC approvate dal Consiglio con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019.

  • Consiglio di Stato, Sez. V, 13/08/2024, n. 7114:
    L’impostazione accelerata della sequenza procedimentale della verifica di anomalia dell’offerta si inscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato. La tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, “non superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. Detto termine, infatti, “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge” (così la relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36 del 2023). È quindi “necessario seguire il procedimento descritto all’art. 110 e, in particolare, la regola in base alla quale l’esclusione dell’operatore economico potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contraddittorio procedimentale ivi previsto, in conformità con le previsioni di diritto europeo” (così la relazione al codice approvato con d. lgs. n. 36 del 2023), senza poter procedere ad alcuna esclusione automatica degli operatori economici (Cgue, sez. IV, 15 maggio 2008, C-147/06).”

  • T.A.R. Basilicata, Sez. I, del 10/09/2024 n.438:
    Va richiamato quanto statuito da condivisibile giurisprudenza del Giudice d’appello, secondo cui «i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato e una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (in termini, Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; id., sez. III, 15 dicembre 2020, n. 8031). (...)

  • Consiglio di Stato sez. V 13/9/2024 n. 7574:
    La decadenza per omessa impugnazione dell’atto dedotto come lesivo (id est, la revoca dell’aggiudicazione...) ha un senso con riguardo alla responsabilità civile da provvedimento amministrativo, a norma dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., ma non anche con riguardo alla responsabilità precontrattuale, che, secondo il paradigma generale di cui all’art. 1337 cod. civ., impone alle parti di comportarsi, nella fase che precede la stipulazione del contratto, secondo buona fede in senso oggettivo. La giurisprudenza ha posto in evidenza che nei rapporti di diritto amministrativo è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica suindicati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21). (rif.: Articolo 5 D.Lgs 36/2023).

Hai bisogno di aiuto?

Lasciaci i tuoi dati, ti contatteremo al più presto!

Descrivi brevemente quello di cui hai bisogno.