Newsletter anno XI, n. 5 - 6 giugno 2022

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERE

  • Delibera n. 227 del 11/05/2022
    Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Comunicato del Presidente del 11 maggio 2022
    Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Delibera n. 237 del 11 maggio 2022
    La modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Si tratta di una modalità idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica.
    Il principio di pubblicità delle sedute deve essere infatti rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte.

  • Delibera n. 233 del 11 maggio 2022
    La scelta delle specifiche tecniche dei prodotti offerti in termini di prestazioni e/o di requisiti funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla gara rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, non sindacabile in sede di legittimità salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza.

  • Delibera n. 232 del 11 maggio 2022
    Salvo espresse indicazioni della lex specialis di gara, al fine di dimostrare il requisito del servizio analogo prestato a favore di un Comune con una determinata popolazione, il dato numerico deve riferirsi, per elementari esigenze di certezza, ad un parametro certo, il quale, riferito alla popolazione di un ente locale, non può che essere quello del numero di abitanti residenti. Il concetto di popolazione "fluttuante", ossia residente solamente in un limitato arco dell'anno (il periodo estivo) genera incertezza in ordine alla stessa individuazione del periodo di riferimento.

  • Delibera n. 231 del 11 maggio 2022
    I servizi di guardiania, portierato e custodia non possono essere ritenuti analoghi ai servizi di vigilanza non armata. L'esclusione è conforme alla normativa di settore per mancata dimostrazione, da parte della mandante, dell'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
    La richiesta del requisito di capacità economica e finanziaria di un fatturato specifico medio annuo in servizi analoghi è conforme alla normativa di settore e deve riguardare servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale.
    La stazione appaltante non chiedeva la dimostrazione di aver svolto servizi identici, in quanto specificava che essi potevano essere anche non strettamente comparabili per dimensioni, caratteristiche e tipologia del sito a quelli oggetto di affidamento.

GIURISPRUDENZA

  • T.A.R. Puglia n. 730 del 20/05/2022
    ...dal punto di vista della qualificazione del contributo ANAC come elemento formale e non essenziale - poiché non riguardante l'offerta economica e/o tecnica - un recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che "il soccorso istruttorio, oltre a consentire operazioni di completamento o chiarimento della domanda, permette di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l'incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo "essenziale", purché la stessa non riguardi l'offerta economica o tecnica in sé considerata".

  • T.A.R. Veneto n. 788 del 25/05/2022
    "merita sicuramente adesione l'orientamento giurisprudenziale che ha rilevato come possano essere ritenute immediatamente escludenti solo quelle clausole che con assoluta ed oggettiva certezza incidono direttamente sull'interesse dell'impresa in quanto precludono, per ragioni oggettive, a un operatore economico, un'utile partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5792), così escludendo ogni possibilità di considerare immediatamente impeditive della partecipazione clausole che, in realtà, non incidano su qualsivoglia operatore economico che intenda partecipare al confronto competitivo, ...(dipendendo, al contrario, solo dalle) specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente"

  • T.A.R. Toscana n. 685 del 19/05/2022
    Il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell'organo straordinario-Commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del RUP, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell'attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419).

  • T.A.R. Sicilia n. 1364 del 18/05/2022
    ...il prestito di un Direttore Tecnico, qualunque sia la sua competenza e relativo know how aziendale, non soddisfi ex se il requisito dell'adeguatezza del prestito dei requisiti, in quanto scisso dai fattori della produzione e da tutte le risorse, che, solo complessivamente (e non atomisticamente) considerate, hanno consentito all'ausiliaria di acquisire l'attestazione di interesse da mettere a disposizione dell'ausiliata.
    In altri termini, il prestito dell'attestazione carente deve coinvolgere l'intera organizzazione aziendale non potendosi limitare al conferimento di un direttore tecnico, che, ancorché "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori", non coincide con l'organizzazione aziendale né la esaurisce.

  • T.A.R. Campania - Salerno - n. 1296 del 18/05/2022
    La richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell'offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta tecnica presentata in gara, sempre che non apportino correzioni ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta (Cons. Stato, sez. V, 27/01/2020, n.680).

  • Consiglio di Stato n. 4425 del 31/05/2022
    Osserva preliminarmente il Collegio che, con sentenza emessa pochi giorni fa, la Corte di giustizia (Corte di giustizia UE, sez. IV, sentenza 28 aprile 2022, C-642/20, Caruter Srl) ha ritenuto ostativa alla corretta applicazione della direttiva appalti n. 2014/24/UE la disciplina nazionale contenuta nell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 il quale impone all'impresa mandataria del RTI di eseguire le prestazioni "in misura maggioritaria" rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell'insieme delle prestazioni contemplate dall'appalto.
    La Corte ha affermato che la normativa comunitaria (e, in particolare, la Direttiva 2014/24/UE) va interpretata nel senso che essa osta "ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria".

  • Consiglio di Stato n. 4236 del 26/05/2022
    L'ANAC, nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 26 del 18 gennaio 2017, ha affermato che un'offerta tecnica connotata da riduzione dei tempi contrattuali tale da rendere la prestazione tecnicamente impossibile sia da ritenere inammissibile.

  • T.A.R. Lombardia n. 1227 del 27/05/2022
    Con specifico riferimento al metodo del confronto a coppie, volto a individuare l'offerta migliore in termini strettamente relativi, si è evidenziato che il suo svolgimento non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti "confronti a due", da cui discende l'impossibilità per il giudice di sindacare il merito di tali scelte, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787).

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