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T.A.R. Lombardia n. 482 del 26/02/2022
Orbene, il criterio di rotazione previsto dal legislatore, espressamente richiamato dalla stazione appaltante nella lex specialis della gara (come riportato al punto 1 della trattazione in fatto), coerentemente con quanto già previsto dall'art. 36 D. Lgs. 50/2016 per le procedure "sotto soglia", si riferisce specificamente, ed esclusivamente, agli inviti a partecipare alla procedura negoziata (l'art. 36, contemplando anche ipotesi di affidamento diretto, lo estende per l'appunto agli affidamenti). In virtù di tale principio, dunque, gli operatori, che abbiano partecipato a una precedente procedura di selezione avente ad oggetto un dato servizio, non potranno essere invitati nella gara successiva, riguardante il medesimo servizio. Non vi è invece alcun addentellato normativo che consenta di ritenere esclusa, per gli operatori aggiudicatari di precedenti gare o partecipanti alle stesse, la possibilità di porre la propria capacità tecnica e/o amministrativa a disposizione di una diversa ditta invitata alla nuova procedura, rivestendo così il ruolo di ausiliari in un rapporto di avvalimento. In tale fattispecie, invero, il soggetto beneficiario dell'invito, e per ipotesi dell'aggiudicazione, non coincide con l'ausiliaria, bensì con la ditta invitata.
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T.A.R. Lazio n. 2606 del 07/03/2022
Di conseguenza i comunicati del Presidente, nella parte in cui modificano il contenuto delle Linee Guida di cui alla delibera n. 556/2017, allo scopo di "ridefinire gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell'Autorità per alcune tipologie di affidamento", devono ritenersi, come dedotto, viziati da incompetenza.
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T.A.R. Lombardia n. 648 del 21/03/2022
- l'art. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come convertito nella l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- nella fattispecie la stazione appaltante ha fatto ricorso (al di là delle espressioni utilizzate e dei riferimenti normativi adoperati) ad un affidamento diretto e non già ad una procedura negoziata, venendo in rilievo un appalto il cui importo veniva stimato in euro 125.000,00 oltre IVA, per la durata temporale del servizio di tre mesi decorrenti dall'1.7.2021 all'1.10.2021 (come indicato nella richiesta di offerta del 7.6.2021, doc. 1 dell'ASST), in relazione al quale, difatti, sono stati consultati solo quattro operatori;
- in tale ipotesi, in deroga alla normativa in materia richiamata da parte ricorrente, è consentito, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato d.l. n. 76/2020, l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nella fattispecie applicato dalla stazione appaltante.
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Consiglio di Stato n. 1950 del 17/03/2022
Occorre tenere conto della specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui si richiede il possesso dei requisiti in capo all'impresa consorziata designata per eseguire i lavori. La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.
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Consiglio di Stato n. 1808 del 15/03/2022
In conclusione, come emerge dalle osservazioni sopra esposte, le operazioni descritte dall'art. 97, comma 2-bis, sono funzionali esclusivamente alla determinazione della soglia aritmetica di anomalia da utilizzare per la individuazione delle offerte anormalmente basse, da sottoporre alla verifica di "congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta" (come imposto dall'art. 97, comma 1, del codice dei contratti pubblici), senza determinare la definitiva esclusione dalla gara delle offerte accantonate nella fase del calcolo della soglia.
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Consiglio di Stato n. 2157 del 24/03/2022
...si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario; mentre ricorre l'ipotesi di rinnovo quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni
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T.A.R. Puglia n. 408 del 23/03/2022
- l'interpretazione logica della disposizione conduce a ritenere che l'art. 80, comma 5, lett. F-bis) del codice degli appalti riguardi i partecipanti alle procedure di affidamento di questi ultimi e non già le imprese detentrici di impianti dagli stessi indicati per il conferimento finale delle quantità di fanghi ricevute dalla stazione appaltante;
- deve, invero, ritenersi, che l'impresa detentrice di impianto non rivolge un'offerta diretta alla stazione appaltante, a differenza dell'intermediario che partecipa alla gara, ma si limita a mettere a disposizione di quest'ultimo il proprio impianto per l'esecuzione dell'appalto.
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Consiglio di Stato n. 1977 del 18.03.2022
3.2. Nel caso di specie, la stazione appaltante, anche in funzione del reperimento degli eventuali "mezzi adeguati" di prova ha previsto, in seno al disciplinare di gara, che "l'operatore economico concorrente è tenuto, altresì, a dichiarare tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, ancorché possano considerarsi non significative ai fini dell'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, essendo rimessa alla Stazione appaltante ogni valutazione circa la condotta posta in essere dal medesimo" (art. 6 disciplinare di gara). 3.3. Non v'è dubbio che dinanzi ad una siffatta prescrizione, i decreti penali, anche se opposti, costituivano fatti rilevanti da dichiarare, in quanto afferenti a ipotesi di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, violazioni che certamente rientrano nelle casistiche indicate dall'art. 80, c. 3, lett. a) e lett. c), citate.
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